Scadenza dell’Assegno Bancario

L’assegno bancario deve essere incassato:

  • entro 8 giorni dalla data di emissione se pagabile nello stesso Comune entro cui è stato emesso;
  • entro 15 giorni, se pagabile in un Comune diverso da quello di emissione.

Queste scadenze sono indispensabili ai fini della levata del protesto. Ossia se l’assegno arriva all’incasso 8 o 15 giorni dopo la data di emissione in caso di mancanza di fondi, non può essere protestato.

L’assegno presentato per l’incasso oltre le predette scadenze può essere sempre pagato, sempre che:

  • sul conto del soggetto che lo ha emesso vi siano ancora i fondi necessari;
  • il soggetto che lo ha emesso non abbia effettuato la revoca dell’ordine di pagamento.