Cancellazione dei protesti prima dei 5 anni

La cancellazione dei protesti prima dei 5 anni si può effettuare solo:

  • nel caso in cui entro il termine di 12 mesi dalla levata del protesto il debitore esegua il pagamento (della cambiale) comprensiva degli interessi e delle spese maturate;
  • nel caso di riabilitazione del protestato ai sensi dell’art.17 della legge 108/96 (necessaria quando il protesto riguarda un assegno o quando si e’ pagato un protesto cambiario oltre l’anno suddetto);
  • qualora il protesto sia stato levato illegittimamente o erroneamente (In questi casi, la cancellazione può essere richiesta dal soggetto protestato, dalla Banca o dal Pubblico Ufficiale, dimostrando l’erroneità e/o l’illegittimità del protesto).