Fermo amministrativo. Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il fermo amministrativo è l’atto con cui si dispone il blocco della circolazione dei veicoli intestati al debitore.
Prima dell’attivazione della procedura il debitore riceve la comunicazione di preavviso di fermo amministrativo. Con questo atto l’interessato è invitato a mettersi in regola nei successivi 30 giorni e viene informato che, in caso di mancato pagamento, si procederà alla iscrizione del fermo.
Il fermo non viene iscritto se il debitore dimostra, entro i suddetti 30 giorni, che il veicolo è strumentale all’attività di impresa o della professione da lui esercitata.
La cancellazione del fermo può essere effettuata solo dopo aver saldato integralmente il debito e ottenuto dall’Agente della riscossione il provvedimento di revoca da presentare al PRA.
In caso di rateizzazione, al pagamento totale della prima rata del piano di rateizzazione, il debitore può richiedere all’Agente della riscossione la sospensione del provvedimento di fermo, al fine di poter circolare con il veicolo interessato, che anche in questo caso il debitore dovrà presentare direttamente al PRA.